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Statuto
dell'Associazione di Volontariato
VIP ViviamoInPositivo CITTADELLA - ONLUS
TITOLO PRIMO
Costituzione e scopi
Art. 1 Denominazione e sede
È costituita una associazione di Volontariato
denominata: VIP VIVIAMO IN POSITIVO CITTADELLA (di
seguito nominata VIP CITTADELLA) con sede in Tombolo
(PD), via Vittorio Veneto. I fini sociali e
l'organizzazione dell'Associazione sono stabiliti dal
presente Statuto che viene adottato ed entra in vigore
immediatamente.
Vip Cittadella è un'Associazione democratica,
apartitica, e aconfessionale, a carattere volontario,
non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale
e della tutela dei diritti nel mondo.
Art. 2 Finalità
L'associazione non ha scopo di lucro ed ha finalità
esclusivamente sociali e umanitarie. È costituita da
cittadini liberamente associati che offrono il loro
servizio umanitario e sociale a titolo gratuito.
In particolare sono finalità dell'associazione:
• Offrire sostegno, ascolto, solidarietà attraverso il
servizio dei Volontari-clown che portano la gioia in
ospedali, case di riposo, comunità, e in missioni del
Terzo Mondo e ovunque regni uno stato di disagio e di
sofferenza;
• Impegnarsi per rendere coscienti i cittadini sui
doveri di solidarietà, tramite la diffusione di notizie
sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo;
• Offrire costantemente occasioni di formazione e
aggiornamento ai volontari;
Art. 3. Attività sociali
L'Associazione realizza i propri fini mediante le
seguenti attività:
- Istituzione e organizzazione di Volontari-Clown che
previa formazione, svolgano servizi presso i reparti
degli ospedali, case di cura, ambulatori medici, case di
riposo per anziani, comunità di disabili, comunità di
bambini; missioni del Terzo Mondo; pellegrinaggi; ecc.
- Attuazioni di sostegni o adozioni a distanza nelle
Missioni del Terzo Mondo, che abbiano come fine quello
di dare col tempo autonomia a chi è aiutato e che siano
seguiti da un referente in loco;
- Attuazione di collaborazioni con organismi nazionali e
internazionali, sia pubblici che privati;
- Sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi
della solidarietà, dell'educazione allo sviluppo;
dell'educazione alla gioia, al pensiero positivo e
quant'altro sia necessario a promuovere una cultura
volta alla solidarietà e al servizio "gioioso" in
qualunque area di disagio nel mondo;
- Formazione e invio di volontari nell'ambito di
programmi di cooperazione, intesa come scambio di valori
e di esperienze, favorendo poi il loro reinserimento
all'atto del rientro.
- Sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri
enti o associazioni in Italia e all'estero, iniziative
intese a promuovere e sviluppare principi di solidarietà
e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla
promozione socio-culturale di ogni espressione
artistica, nonché a valori progressisti e liberali,
riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale
dell'associazionismo;
• Per il raggiungimento dei propri scopi sociali
l'associazione potrà:
- svolgere ogni tipo di attività culturale, sportiva,
informativa, artistica, ricreativa, congressuale, e del
tempo libero;
- compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per
il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le
compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni
mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di
mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente
ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre
malleverie;
- Istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia
permanenti che temporanei, per la migliore
organizzazione delle attività sul territorio e per la
raccolta delle domande di adesione alle singole
iniziative;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a
quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione
degli scopi associativi, tra questi, a titolo meramente
esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro
tipo, si indicano: adesioni, partecipazioni,
collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi,
che siano in linea con i principi dell'associazione e/o
di promozione sociale e favoriscano il conseguimento
degli scopi prefissati; stipula di contratti, di natura
privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare
l'attività dei propri associati ed aderenti; atti ed
operazioni intese alla disponibilità in favore di altri
enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie
strutture e capacità operative; atti di cogestione di
particolari servizi ed iniziative; atti ed operazioni di
partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e
diffondere i principi associativi e in genere, della
solidarietà morale dei cittadini; atti necessari a
ricevere liberalità da destinarsi al migliore
raggiungimento delle finalità associative.
Art. 4. Adesione ad enti di promozione
Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali
l'associazione potrà aderire ad un ente di promozione
sportiva, avente finalità assistenziali ai sensi della
legge n. 524 del 4/10/1974. Pertanto, potrà adottarne la
tessera nazionale, osservarne lo statuto ed i
regolamenti, così come ogni altra disposizione prevista
dagli organismi nazionali e periferici dell'ente
medesimo.
TITOLO SECONDO
Gli associati
Art. 5. Soci
Il numero dei soci è illimitato. Alla associazione
possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i
sessi, anche se minori. Per questi ultimi la
partecipazione alle attività associative dovrà essere di
volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da
chi esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene
esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal
compimento del diciottesimo anno di età.
I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio
per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione,
salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può
essere presentata da ciascun associato in qualsiasi
momento.
Art. 6. Modalità di ammissione
Per essere ammessi a soci è necessario presentare
domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza
delle seguenti modalità:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita,
professione e residenza;
- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto
stabilito nel presente Statuto ed alle deliberazioni
degli organi sociali.
È compito del Presidente dell'associazione o di altro
membro del Consiglio direttivo, a ciò appositamente
delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo,
valutare l'accettazione della domanda di ammissione a
socio. La presentazione della domanda di ammissione, il
contestuale versamento della quota sociale e
l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a
libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la
tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio
a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta
l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si
pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella
sua prima convocazione.
La tessera rilasciata al socio contestualmente al
versamento della quota sociale ha valore per tutto
l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo
versamento della quota sociale entro i termini stabiliti
dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di
ulteriore domanda di ammissione.
È pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione
del socio alla vita associativa, così come richiesto
dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. N. 460/97.
Art. 7. Diritti e doveri degli associati
Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di
partecipazione alla vita associativa, in particolare per
quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello
Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi
direttivi, l'approvazione del bilancio.
Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali
dell'associazione e di partecipare a tutte le
manifestazioni indette dall'associazione stessa, fermo
restando il puntuale versamento delle quote associative
deliberate dall'Assemblea.
I soci sono tenuti:
1. al pagamento annuale della quota sociale entro il
termine deliberato dall'Assemblea. Il mancato pagamento
nei termini fissati, dà diritto all'Assemblea di
procedere all'esclusione del socio per morosità.
2. All'osservanza dello Statuto, e di eventuali
regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli
organi sociali, comprese eventuali integrazioni della
cassa attraverso versamenti di quote straordinarie.
Art. 8. Scioglimento del rapporto sociale
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai
singoli soci può avvenire per recesso volontario in
qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.
Il socio può essere escluso quando non ottempera alle
norme statutarie; arreca danni morali o materiali
all'associazione, danneggia l'immagine dell'associazione
con il suo comportamento sociale. L'esclusione da
associato è deliberata dall'Assemblea a maggioranza
assoluta dei suoi membri (la metà dei soci più uno) con
atto motivato. Dell'esclusione deve essere data
comunicazione scritta a domicilio del socio escluso
entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione.
I soci esclusi per morosità possono essere riammessi
dall'Assemblea dietro pagamento di una nuova quota di
iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il
provvedimento nella prima assemblea ordinaria,
presentando ricorso scritto all'Assemblea, entro trenta
giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede
dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto
alcuno sul patrimonio.
Art. 9. Intrasmissibilità delle quote sociali
Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate
dagli aderenti all'associazione sono svolte a titolo di
gratuità
TITOLO TERZO
Patrimonio Sociale
Art. 10. Finanziamento dell'associazione
Le spese occorrenti per il funzionamento
dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
a) quote degli associati, che possono essere richieste:
all'atto di ammissione; per il rinnovo annuale della
tessera, quale contributo straordinario; a fronte di
particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e
straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti
eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da
Enti Locali e da altri enti pubblici o privati;
d) altre entrate, derivanti da occasionali o
continuative attività commerciali svolte quale
complemento e supporto dell'attività istituzionale.
Art. 11. Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà
dell'associazione;
b) da lasciti e donazioni diverse;
c) dall'eventuale fondo di riserva.
TITOLO QUARTO
Esercizio sociale e Bilancio
Art. 12. Esercizio sociale
L'esercizio sociale dell'associazione coincide di norma
con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
L'assemblea può, con delibera motivata approvata dalla
maggioranza dei presenti, modificare i termini della
scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai
programmi e alle attività sociali.
Art. 13. Bilancio
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei
soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e
finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto,
deve essere depositato presso la sede dell'associazione
almeno dieci giorni prima della data fissata per
l'assemblea.
Art. 14 Utili e residui attivi
Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono
essere devoluti come segue:
a) il 10% al fondo di riserva
b) il rimanente a disposizione per iniziative di
carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi
impianti o ammodernamenti delle attrezzature o della
sede.
Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo
indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione
durante la vita dell'associazione, fatta eccezione per
quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.
TITOLO QUINTO
Amministrazione dell'associazione
Art. 16. Organi sociali
Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:
l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il
Presidente.
Art. 17. L'Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Il suo
funzionamento è regolamentato secondo quanto stabilito
dall'art. 2532 del codice civile.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual
volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e
comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione
del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata su
richiesta scritta di almeno un decimo del totale dei
soci aventi diritto al voto più uno. Nella richiesta di
convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per
iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte
che essi intendono presentare.
L'Assemblea deve essere convocata per:
- l'elezione del Consiglio direttivo e degli altri
eventuali organi dallo Statuto, ogni quattro anni;
- la discussione e le deliberazioni eventuali
concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla
competenza degli altri organi dell'associazione.
L'Assemblea delibera inoltre sulle modifiche dello
Statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Le
assemblee sono presiedute dal Presidente
dell'associazione, o da altro associato in sua assenza.
Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a
scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli
presenti, in funzione di scrutatori.
L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia
stata regolarmente convocata e, in prima convocazione,
siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci
più uno aventi diritto al voto. Trascorsa mezz'ora da
quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si
intende riunita in seconda convocazione ed idonea a
deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti
ed aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera con il
voto favorevole della maggioranza semplice dei soci
presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio
può farsi rappresentare per delega scritta da un altro
socio. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe.
Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi
carica prevista dal presente statuto. Per esercitare il
proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio
deve essere in regola con il versamento delle quote
sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto
all'associazione. L'Assemblea vota, a scelta il suo
Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o
per scrutinio segreto, a meno che, almeno la metà dei
soci presenti o rappresentati, richiedano la votazione
per scrutinio segreto. Di ogni assemblea viene redatto
un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal
Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendo tra i soci
presenti. Il verbale, firmato dal Presidente
dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato
agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne
visione.
Art. 18. Il Consiglio direttivo; compiti e funzioni.
Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare gli
scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente
elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti
attribuzioni, facoltà e funzioni:
- redigere i programmi di attività sociale previsti
dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle
attività dell'associazione.
- Redigere regolamenti nel rispetto dei principi
fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi
normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon
funzionamento dell'associazione.
- Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per
l'amministrazione e la conduzione dell'attività
associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed
ogni altro atto dovuto nei confronti del personale
dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti.
- Redigere il bilancio dell'associazione.
- Stabilire l'importo delle quote associative, approvate
dall'Assemblea.
- Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni
offerte dall'associazione e fissarne le modalità di
pagamento.
- Decidere in maniera inappellabile in merito
all'accoglimento delle domande di ammissione
all'associazione da parte degli aspiranti soci.
Art. 19. Il Consiglio direttivo: modalità di elezione,
composizione e funzionamento
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci
ogni quattro anni, così come fissato dall'art. 14. Esso
è composto da un numero minimo di tre membri fino ad un
massimo di nove membri, scelti tra i soci in regola con
tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel
tempo. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il
Presidente, e può attribuire ad altri consiglieri
incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il
Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun
consigliere, anche in modo informale, con almeno tre
giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve
essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il
Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto
a convocare il Consiglio su richiesta scritta della
maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del
Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle
materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono
valide purché sia presente la maggioranza dei suoi
componenti. Sono presiedute dal Presidente e le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In
caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. I
consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere
segrete le discussioni e le opinioni espresse
all'interno del Consiglio. Di tutte le riunioni del
Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale,
sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli
argomenti trattati e le deliberazioni assunte.
Art. 20 Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell'associazione. Presiede e convoca l'Assemblea ed il
Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed
ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni
adottate dagli organi predetti, assicurando lo
svolgimento organico ed unitario dell'attività
dell'associazione.
Il Presidente sovrintende inoltre la gestione
amministrativa ed economica dell'associazione, di cui
firma gli atti.
TITOLO SESTO
Disposizioni varie e finali
Art. 21. Controversie tra gli associati
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli
associati con riferimento alla validità, efficacia,
interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà
rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno
secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura,
fermo il rispetto del contraddittorio.
Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle
parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di
disaccordo, dal Presidente dell'associazione.
Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà
alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di
altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che
il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari)
dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal
Presidente dell'associazione che provvederà anche a
stabilire l'arbitro con funzione di presidente del
Collegio.
Art. 22. Scioglimento dell'associazione
In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato da
tre quarti dei soci, l'Assemblea provvederà alla nomina
di uno o più liquidatori. Ove mancassero i tre quarti
dei soci necessario, il liquidatore o i liquidatori
saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Torino.
Nell'ipotesi in cui risultassero attività al termine
della liquidazione, queste saranno devolute per uno o
più degli scopi stabiliti dal presente Statuto.
Art. 23 Devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell'associazione, l'eventuale
patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra
associazione di volontariato, avente analoghe finalità,
oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto
stabilito dalle norme vigenti.
Art. 24. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia
agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e in quanto
applicabili per identità di ratio alle norme sulle
associazioni riconosciute.
Mauro Andretta (Presidente)
Cristina Parrish (Vicepresidente)
Valeria Moro (Segretario)
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